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Sez. 3, Sentenza n. 1101 del 17/04/1970 (Rv. 346660 - 01)

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - LUOGO DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE- CONDIZIONI - CARATTERE ESCLUSIVO DELLA MODALITA DI PAGAMENTO - NECESSITA - CLAUSOLA DI CONFERMA DEL DOMICILIO DEL VENDITORE - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346660-01

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - LUOGO DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE- CONDIZIONI - CARATTERE ESCLUSIVO DELLA MODALITA DI PAGAMENTO - NECESSITA - CLAUSOLA DI CONFERMA DEL DOMICILIO DEL VENDITORE - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO - ESCLUSIONE.*

Il luogo di adempimento relativo al pagamento del prezzo di vendita previsto dall'art 1498 cod civ, non puo ritenersi senz'altro sostituito da quello indicato nell'art 44 della legge cambiaria per il solo fatto che il compratore venga facultato ad emettere tratta a copertura del suo credito, ove non si provi che tale modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo, dovendosi altrimenti ritenere che questa costituisca una semplice facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi, secondo quanto e normalmente praticato nei rapporti commerciali. La sostituzione del luogo di adempimento deve essere a maggior ragione esclusa quando nel contratto sia indicato, con apposita clausola un diverso luogo di adempimento, nel senso previsto dalla legge o altrimenti voluto dalle parti, o quando questa scelta risulti per implicito dal fatto stesso che le parti abbiano indicato come foro competente quello del luogo dove per legge deve essere adempiuta la relativa obbligazione, manifestando in tal modo di volere mantenere ferma, ai sensi dell'art 1498, terzo comma, cod civ, il luogo di adempimento nel domicilio del venditore, nonostante la facolta concessa a questo ultimo di emettere tratte a copertura dell'ammontare del prezzo. (V 169-70, massima n 344945 4048-69, massima n 344562 3053-69, massima n 342967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)