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Sez. L, Sentenza n. 6609 del 11/11/1986 (Rv. 448767 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - OBBLIGO DI ESAME DI TUTTE LE RISULTANZE E DI CONFUTAZIONE DI OGNI ARGOMENTAZIONE DELLE PARTI - INSUSSISTENZA - FORMAZIONE DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448767-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - OBBLIGO DI ESAME DI TUTTE LE RISULTANZE E DI CONFUTAZIONE DI OGNI ARGOMENTAZIONE DELLE PARTI - INSUSSISTENZA - FORMAZIONE DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESTREMI.*

Il giudice del merito è libero di formare il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori ritenuti rilevanti per la decisione senza che abbia l'Obbligo di prendere in esame tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione delle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. (V 3505/84, mass n 435512; (V 6417/79, mass n 403152).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)