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Sez. L, Sentenza n. 3505 del 12/06/1984 (Rv. 435512 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - CRITERIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435512-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - CRITERIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

Il giudice del merito, avvalendosi del potere di valutazione delle prove attribuitogli dall'art. 116 cod. proc. civ., è libero di formare il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori ritenuti rilevanti per la decisione. Non è quindi tenuto - per ottemperare all'Obbligo della motivazione - a prendere in esame tutte le risultanze processuali ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non specificatamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata, salvo che l'omesso esame degli uni e delle altre riguardi elementi decisivi della controversia. (Conf 6417/79, mass n 403152).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)