Sez. 1, Sentenza n. 4175 del 22/02/2007 (Rv. 595220 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - PROVA | Sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2006, n. 266 - Accertamenti genetici - Prova dell'adulterio - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - PROVA
A seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2006, n. 266, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, secondo comma cod. civ. nella parte in cui subordinava l'esame delle prove ematologiche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie, il giudice di merito deve procedere agli accertamenti genetici anche in mancanza di prova dell'adulterio, traendo argomenti di prova ex art. 116 cod. proc. civ. dall'eventuale rifiuto di una parte di sottoporsi al prelievo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva respinto la domanda di disconoscimento in mancanza di prova dell'adulterio e dato il rifiuto della madre di sottoporre se e il figlio ad accertamenti, tenuto conto del mutato quadro normativo e della raggiunta maggiore età da parte del figlio, in condizione attualmente di autodeterminarsi in ordine alle prove genetiche).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)