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Sez. 1, Sentenza n. 2896 del 02/05/1980 (Rv. 406628 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - DEL CESSIONARIO DELL'AZIENDA O DEL CONCEDENTE SUBENTRATO ALLO AFFITTUARIO NELL'ESERCIZIO DELLA MEDESIMA ATTIVITA IMPRENDITORIALE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE - NATURA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406628-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - DEL CESSIONARIO DELL'AZIENDA O DEL CONCEDENTE SUBENTRATO ALLO AFFITTUARIO NELL'ESERCIZIO DELLA MEDESIMA ATTIVITA IMPRENDITORIALE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE - NATURA - INAMMISSIBILITA.*

L'opposizione proposta avverso l'esecuzione esattoriale dal cessionario dell'azienda o dal concedente che sia subentrato allo affittuario nell'Esercizio della medesima attivita imprenditoriale - da considerarsi come cessionario dell'azienda e, come tale, solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte sui redditi dovute dal precedente titolare, nei casi e nei limiti previsti dallo art 197 del DPR 29 gennaio 1958, n 645 - e qualificabile non gia come opposizione di terzo, bensi come opposizione di coobbligato nel debito tributario, ed e quindi inammissibile, essendo soltanto consentito al concedente, subentrato all'affittuario nella gestione dell'impresa, il ricorso all'intendente di finanza, ovvero, dopo il compimento della esecuzione, l'Azione dinanzi al giudice ordinario al solo fine del risarcimento dei danni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 209 del decreto citato. (Conf 3627/78, mass n 393137; (Conf 89/71, mass n 349436).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 197, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 208 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)