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Sez. U, Sentenza n. 10910 del 19/12/1994 (Rv. 489297 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 17 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Clausola di proroga convenzionale della giurisdizione - Specifica approvazione ex art. 1341 cod. civ. - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489297-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La clausola di proroga convenzionale della giurisdizione - a norma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge n. 804 del 1981), secondo l'interpretazione vincolante di cui alla sentenza Corte Giustizia CEE 14 dicembre 1976, in causa 24/76 e le modifiche introdotte dalla Convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978 (resa esecutiva con legge n. 967 del 1980) - non necessita della specifica approvazione di cui all'art. 1341 cod. civ., ma esige serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposta (nella specie, la S.C. ha ritenuto che la consapevole accettazione, da parte dell'acquirente italiano, della clausola di deroga alla giurisdizione non potesse desumersi dalla semplice stampa, a piè di pagina, nelle conferme di ordini predisposte dal fornitore olandese, del richiamo alle condizioni di consegna e di pagamento delle merci, senza espresso rinvio alle condizioni generali di contratto contemplanti la proroga della giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Tratt. Internaz. 09/10/1968 num. 39, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 29/11/1980 num. 967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)