Sez. 2, Sentenza n. 6516 del 06/11/1986 (Rv. 448673 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - ATTRIBUZIONE DI QUOTA DEL PATRIMONIO, INDIVIDUATA NEL SUO ASPETTO MATERIALE, MA FATTA PER CLASSI O GRUPPI DI BENI - ATTRIBUZIONE A TITOLO UNIVERSALE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - ATTRIBUZIONE DI QUOTA DEL PATRIMONIO, INDIVIDUATA NEL SUO ASPETTO MATERIALE, MA FATTA PER CLASSI O GRUPPI DI BENI - ATTRIBUZIONE A TITOLO UNIVERSALE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
L'avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti parte del suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legato dell'attribuzione, poiché per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare occorre stabilire se la disposizione sia stata fatta dal disponente in relazione al complesso del suo patrimonio, all'universum ius, oppure secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in sè considerato e senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso. Pertanto, quando l'attribuzione di quota del patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni (come, ad es.: tutti i mobili o tutti gli immobili, e/o quote di essi) è da ritenere, se altri elementi intrinseci della scheda non depongano chiaramente in contrario, che l'attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale, onde il beneficiato acquista la qualità di erede e non già quella di legatario. (nella specie i giudici del merito avevano considerato a titolo universale la disposizione con cui il testatore attribuiva ad un soggetto la nuda proprietà di tutti i beni immobili e ad altro la proprietà di tutti i beni mobili. La Corte di Cassazione ha ritenuto incensurabile, perché adeguatamente motivata, tale interpretazione della volontà del disponente). (V 5625/85, mass n 442816).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)