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Sez. L, Sentenza n. 4522 del 08/07/1988 (Rv. 459460 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE AL CCNL 25 GENNAIO 1983 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO CON "ESCLUSIONE DELLA SCELTA" MEDIANTE PROCEDURA CONCORSUALE.*
Stato
decisa il 1988-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459460-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE AL CCNL 25 GENNAIO 1983 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO CON "ESCLUSIONE DELLA SCELTA" MEDIANTE PROCEDURA CONCORSUALE.*

L'interpretazione della disciplina collettiva di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in Sede di legittimità per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la S. C. ha cassato l'impugnata sentenza, la quale, in relazione all'art. 24, comma cinquantatreesimo, del C.C.n.L. 25 gennaio 1983 per i dipendenti dell'e.N.E.L., aveva ritenuto che all'assegnazione del posto con "esclusione della scelta" mediante procedura concorsuale non fosse di ostacolo lo inquadramento degli aspiranti in una categoria inferiore a quella del posto - di capoturno - da assegnare). (V 2359/86, mass n 445484; (Conf 2356/86, mass n 445481).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 25/01/1983 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)