Sez. L, Sentenza n. 2356 del 04/04/1986 (Rv. 445481 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
L'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo (di diritto comune) è censurabile in Sede di legittimità, ove non condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale e non sostenuta da logica motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto, interpretando l'art. 6, lett. C), dell'accordo nazionale 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri, che la "retribuzione normale" da considerare, ai sensi dell'art. 5 dello stesso accordo, ai fini del trattamento per ferie dovuto ai lavoratori comprendesse il compenso per lavoro straordinario fisso e continuativo, omettendo, in particolare, di considerare che l'indicazione degli elementi esclusi, operata dal citato art. 6 non è esaustiva degli emolumenti che non concorrono a formare la retribuzione normale, ma ha la sola funzione di delimitare l'ambito delle competenze accessorie - fra le quali non rientra il detto compenso per lavoro straordinario - da includere nella retribuzione stessa). (Conf 3145/85, mass n 440840).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 5, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)