Sez. L, Sentenza n. 7801 del 20/12/1986 (Rv. 449751 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - TRA UNA CONDOTTA UMANA ED UN DETERMINATO EVENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INFERMITÀ RITENUTE DAL LAVORATORE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE A MANSIONI INFERIORI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - TRA UNA CONDOTTA UMANA ED UN DETERMINATO EVENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INFERMITÀ RITENUTE DAL LAVORATORE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE A MANSIONI INFERIORI.*
Per accertare se una condotta umana sia o meno causa, in senso giuridico, di un determinato evento, è necessario stabilire un confronto tra le conseguenze che, secondo un giudizio di probabilità ex ante, essa era idonea a provocare e le conseguenze in realtà verificatesi, le quali, ove non prevedibili ed evitabili, escludono il rapporto eziologico tra il comportamento umano e l'evento, sicché, per la riconducibilità dell'evento ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato conseguenziale sussista un rapporto di sequenza, occorrendo invece che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dello antecedente, la relativa indagine involge valutazioni di fatto, sottratte al Sindacato di legittimità se immuni da vizi logici o di diritto. (principio affermato con riferimento ad un'ipotesi in cui un lavoratore lamentava una permanente infermità psico-fisica come conseguenza del fatto che il datore di lavoro lo aveva assegnato a mansioni inferiori alla sua qualifica; nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva negato la sussistenza del nesso di causalità). (Conf 567/83, mass n 425340).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)