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Sez. L, Sentenza n. 11766 del 20/11/1998 (Rv. 520913 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Impossibilità di versamento dei contributi per illegittima cancellazione dall'albo degli artigiani - Mancata decorrenza della prescrizione ex art. 2935 del cod. civ. - Dichiarazione da parte dell'INPS di irricevibilità per prescrizione dei contributi maturati nel periodo di illegittima cancellazione - Illegittimità - Danni derivanti dal rifiuto dei suddetti contributi - Imputabilità al Ministero dell'Industria come conseguenza dell'illegittima cancellazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520913-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

Qualora venga dichiarata l'illegittimità del provvedimento di cancellazione di un artigiano dal relativo elenco nominativo, è illegittimo il comportamento dell'INPS che dichiari non ricevibili, perché prescritti a norma dell'art. 4 comma nono legge n. 463 del 1959 (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), i contributi per i quali siano trascorsi tre anni dal momento in cui dovevano essere versati, giacché, a norma dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e pertanto essa non è configurabile in relazione a contributi maturati in un periodo in cui l'interessato, cancellato dagli elenchi nominativi, non era abilitato ad effettuare il relativo versamento; ne consegue che il danno derivato all'artigiano dalla mancata ricezione da parte dell'INPS dei contributi indebitamente ritenuti prescritti (e consistente nel ritardato conseguimento della pensione) non può ritenersi derivato dall'illegittima cancellazione dall'albo e perciò essere addebitato al Ministero dell'Industria, giacché una condotta può essere ritenuta causa di un determinato evento solo se, secondo un giudizio di probabilità ex ante, essa era idonea a provocare le conseguenze in realtà verificatesi, mentre è da escludere il rapporto eziologico tra comportamento ed evento ove le suddette conseguenze non fossero prevedibili ed evitabili, dovendo l'evento apparire come una conseguenza normale dell'antecedente e non essendo sufficiente la sussistenza di un rapporto di sequenza, onde non possono farsi rientrare tra gli effetti dannosi dell'illegittima cancellazione imputabili al Ministero dell'Industria anche quelli derivanti da un autonomo ed illegittimo comportamento di altro ente pubblico, comportamento che, in quanto da solo idoneo a cagionare l'effetto dannoso, si pone come fatto sopravvenuto interruttivo del rapporto di causalità col precedente illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 04/07/1958 num. 463 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)