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Sez. L, Sentenza n. 47 del 05/01/1980 (Rv. 403421 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM DEL GIUDICE DI APPELLO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403421-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM DEL GIUDICE DI APPELLO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

L'Obbligo della motivazione deve ritenersi adempiuto dal giudice di appello nel caso in cui questi, senza limitarsi a recepire acriticamente la soluzione adottata dal primo giudice, dimostri, richiamandone la motivazione, non solo di averla fatta propria ma di avere, altresi, esaminato le censure contro di essa sollevate dall'appellante e di averle ritenute infondate. (Conf 40/77, mass n 383548; (Conf 3437/75, mass n 377597).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)