Sez. 3, Sentenza n. 3437 del 20/10/1975 (Rv. 377597 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - PER RELATIONEM - DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - PER RELATIONEM - DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il riferimento, da parte dei giudici di appello, alla motivazione adottata nella sentenza di primo grado deve ritenersi legittimo qualora i giudici medesimi, richiamando nella propria pronuncia gli elementi essenziali di quella motivazione, dimostrino non solo di averla fatta propria, ma altresi di aver esaminato le censure contro di essa sollevate, e di averle ritenute infondate. (Conf 1175/74, mass n 369194).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)