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Sez. L, Sentenza n. 8781 del 19/08/1999 (Rv. 529380 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Annullamento della sentenza contenente la distrazione delle spese - Giudizio di rinvio - Richiesta di restituzione delle spese - Legittimazione passiva del difensore - Sussistenza - Estinzione del giudizio di rinvio - Richiesta di restituzione delle spese - Inammissibilità - Domanda giudiziale ordinaria - Afferibilità.
Stato
decisa il 1999-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529380-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA

Nel giudizio di rinvio il difensore che, con la sentenza annullata, abbia ottenuto il provvedimento di distrazione delle spese, essendo personalmente obbligato alla restituzione, è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito oggettivo proposta dalla parte che ha eseguito il pagamento. La competenza funzionale del giudice di rinvio sulla domanda di ripetizione viene meno però ove il giudizio di rinvio si sia estinto, con la conseguenza che, in tal caso, la stessa domanda va proposta al giudice competente secondo le norme ordinarie del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)