Sez. 1, Sentenza n. 4268 del 27/06/1986 (Rv. 447031 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO PER MANCATA RIASSUNZIONE IN TERMINI - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DI RINVIO - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE COMPETENTE SECONDO LE NORME ORDINARIE - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE AD OPERA DELLO STESSO GIUDICE DI RINVIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO PER MANCATA RIASSUNZIONE IN TERMINI - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DI RINVIO - ESCLUSIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE COMPETENTE SECONDO LE NORME ORDINARIE - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE AD OPERA DELLO STESSO GIUDICE DI RINVIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La Competenza funzionale del giudice di rinvio sulle domande di restituzione in pristino e di risarcimento danni conseguenti alla Cassazione della sentenza viene meno quando il giudizio di rinvio si sia estinto per mancata riassunzione in termini, con la conseguenza che le dette domande vanno proposte al giudice competente secondo le norme ordinarie del codice di rito senza che sia necessario che quell'Estinzione sia stata dichiarata dallo stesso giudice di rinvio potendo anche essere rilevata, ed accertata incidenter tantum, dal giudice successivamente investito della domanda di restituzione in base alle regole ordinarie di Competenza. (V 2040/84, mass n 434106; (V 1682/82, mass n 419519; (V 480/78, mass n 394500; (V 1928/76, mass n 380726).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)