Sez. 3, Sentenza n. 88 del 08/01/2004 (Rv. 569317 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Spese processuali - Richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata - Ammissibilità - Richiesta di rimborso delle spese sostenute per la propria difesa - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA
In tema di impugnazioni civili ed in ipotesi di giudizio di rinvio, la parte può proporre a norma dell'art. 389 cod. proc. civ. la domanda di restituzione delle somme che ha versato in esecuzione della sentenza di condanna alle spese processuali poi annullata, anche nei confronti dell'avvocato distrattario, ma non può pretendere il rimborso delle spese che ha sopportato per la propria difesa a norma dell'art. 2043 cod. civ. e, quindi, a titolo di risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)