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Sez. U, Sentenza n. 2135 del 24/06/1972 (Rv. 359390 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - TUTELA AQUILIANA DEI DIRITTI DI CREDITO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.*
Stato
decisa il 1972-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359390-01

RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - TUTELA AQUILIANA DEI DIRITTI DI CREDITO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.*

La tutela aquiliana del diritto di credito e ammessa tutte le volte che una perdita definitiva ed irreparabile renda al creditore impossibile procurarsi una prestazione uguale o equipollente: questo criterio si attaglia anche all'ipotesi in cui - pur non venendo definitivamente meno la possibilita per il debitore di eseguire nel futuro le proprie prestazioni - si sia in presenza di un rapporto di durata, dal quale sorga l'obbligazione di prestare continuamente in funzione di uno specifico interesse del creditore al carattere ininterrotto del flusso delle prestazioni, purche, per la particolarita dell'oggetto di esse, l'interruzione si risolva, con riferimento ad un determinato intervallo temporale, in un pregiudizio ineliminabile (nella specie e stata ammessa la tutela aquiliana del diritto di credito di un utente all'erogazione continuativa di energia elettrica, necessaria per il funzionamento di uno stabilimento industriale, nei confronti del terzo che, danneggiando la linea elettrica, aveva determinato la temporanea interruzione della fornitura di energia).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)