Sez. 3, Sentenza n. 6008 del 08/11/1980 (Rv. 409783 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LESIONI PERSONALI AD UN IMPIEGATO PUBBLICO, IMPLICANTI INVALIDITA TEMPORANEA ASSOLUTA - CONSEGUENTE MANCATA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'IMPIEGATO - RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DELL'ENTE PUBBLICO DA PARTE DEL RESPONSABILE - ESTENSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - SVALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LESIONI PERSONALI AD UN IMPIEGATO PUBBLICO, IMPLICANTI INVALIDITA TEMPORANEA ASSOLUTA - CONSEGUENTE MANCATA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'IMPIEGATO - RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DELL'ENTE PUBBLICO DA PARTE DEL RESPONSABILE - ESTENSIONE.*
Colui che, con un suo fatto doloso o colposo, abbia cagionato ad un impiegato pubblico lesioni personali da cui sia derivata una invalidita temporanea assoluta, con la conseguente sospensione della prestazione del servizio da parte dell'impiegato, deve risarcire all'ente pubblico, dal quale l'impiegato dipende, il danno consistente negli stipendi che, in virtu di una norma legislativa o regolamentare l'ente abbia corrisposto all'impiegato nel periodo di assenza dal servizio per l'invalidita suddetta. Nella stessa ipotesi, non costituisce, invece, danno - con la conseguente esclusione del relativo Obbligo di risarcimento, a carico dell'autore del fatto doloso o colposo, in favore dell'ente pubblico - il pagamento dei contributi da questo fatto agli enti previdenziali durante il periodo di assenza dal servizio dello impiegato infortunato, in quanto il versamento di tali somme non e a differenza del pagamento degli stipendi, in rapporto di corrispettivita con la prestazione dell'impiegato, ma ha funzione previdenziale ed assicurativa ed e, pertanto, dovuto per la semplice esistenza del rapporto d'impiego, anche se la prestazione dello impiegato non abbia avuto luogo. (V 2105/80, mass n 405760; (V 3507/78, mass n 392993; (V 2135/72, mass n 359390; (V 1008/72, mass n 357329; (V 174/71, mass n 349561 e 349562).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)