Sez. L, Sentenza n. 5294 del 06/03/2014 (Rv. 629665 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Sentenze od ordinanze pronunciate dalla Cassazione nel giudizio di revocazione - Mezzi di impugnazione - Revocazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 403 cod. proc. civ., avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono proponibili soltanto i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata. Ne consegue la sentenza emessa dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione non è suscettibile di una nuova impugnazione per revocazione, nè nei suoi confronti è proponibile il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio quando l'ordinamento non appresti altri mezzi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 395, Cod. Civ. art. 403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)