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Sez. 1, Sentenza n. 8477 del 13/07/1992 (Rv. 478159 - 01)

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici | Nullità di matrimonio religioso - Sentenza dichiarativa - Delibazione - Conseguenze - Indennità ed alimenti spettanti al coniuge in buona fede - Accertamento definitivo - Giudice competente - Relativa decisione della Corte d'Appello in sede di delibazione - Carattere.
Stato
decisa il 1992-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478159-01

Delibazione (giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - Emesse da tribunali ecclesiastici

A norma dell'art. 8 n. 2 della legge 25 marzo 1985 n. 121 la Corte d'Appello, in sede di delibazione di sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di matrimonio religioso, ha il potere di disporre in favore del coniuge in buona fede, solo in via provvisoria, una congrua indennità e la corresponsione di alimenti, mentre ogni decisione definitiva in ordine al diritto del predetto coniuge ad ottenere la congrua indennità e gli alimenti, ed alla determinazione della misura di entrambi, resta riservata al giudice competente secondo le norme processuali generali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 129 bis CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)