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Sez. L, Sentenza n. 5048 del 04/09/1981 (Rv. 415831 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - TERMINE.*
Stato
decisa il 1981-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415831-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - TERMINE.*

Ai fini dell'ammissibilità dell'appello avverso le sentenze soggette al nuovo rito del lavoro di cui alla legge 11 agosto 1973 n. 533, come quelle pronunciate dalle Sezioni specializzate agrarie, è necessario che l'atto di appello - sia esso proposto con ricorso, a norma dell'art. 434 cod. proc. civ., o con citazione ad udienza fissa - venga depositato nella cancelleria del giudice della impugnazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della pronunzia impugnata, determinandosi, in caso contrario, la perdita del diritto di impugnazione ed il passaggio in giudicato di tale pronunzia. (V. 702/81, mass. N. 411170; (Conf. 6385/80, mass. N. 410130; (Conf.6534/79, mass. N. 403292).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)