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Sez. L, Sentenza n. 6534 del 15/12/1979 (Rv. 403292 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - TERMINE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403292-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - TERMINE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA.*

Il mancato deposito nella cancelleria del giudice dell'impugnazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, dell'atto di appello proposto avverso sentenze emesse in procedimenti svolti con il nuovo rito del lavoro, quali quelli inerenti a controversie relative a contratti agrari, determina l'inammissibilita del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. (V 2602/77, mass n 386301; (V 2364/77, mass n 386075; (Conf 1820/79, mass n 398195; (Conf 9/79, mass n 396016).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)