Sez. L, Sentenza n. 13390 del 19/07/2004 (Rv. 574682 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | Ipoacusia - Natura di malattia multifattoriale - Distinzione fra causa lavorativa e causa extralavorativa - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)
Poiché la sordità totale o parziale (ipoacusia) rappresenta una tipica infermità a genesi multifattoriale, ai fini della determinazione del grado di invalidità, si deve distinguere la causa lavorativa dalle cause extralavorative e, quindi, procedere a scorporare dalla lesione complessiva dell'attitudine al lavoro il danno prodotto da causa extralavorativa, in quanto, riferendosi l'art. 3 del T.U. n. 1124 del 1965 alle "malattie professionali.. contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni", la tutela assicurativa riguarda il solo danno professionale. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a fattispecie in cui in sede di merito si era individuata, alla stregua del cosiddetto metodo "Rossi", una quota di invalidità non ascrivibile all'attività lavorativa).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)