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Sez. 4, Sentenza n. 6844 del 15/12/2011 Ud. (dep. 21/02/2012) Rv. 252730 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Valutazione dei gravi indizi di reato - Divieto di utilizzazione di informazioni confidenziali - Limiti - Informazioni provenienti da soggetto indicato dalla polizia giudiziaria e documentate da relazione di servizio - UtilizzabilitĂ  - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252730-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

In tema di intercettazioni telefoniche, il divieto di utilizzazione a fini della valutazione del quadro indiziario delle notizie acquisite dalla polizia giudiziaria presso informatori (art. 267 comma primo-bis in relazione all'art. 203 comma primo-bis cod. proc. pen.) non opera quando la stessa polizia giudiziaria abbia indicato negli atti le generalitĂ  complete dell'informatore ed abbia precisato in una relazione di servizio il contenuto delle notizie riferite da quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)