diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1938 del 04/04/1979 (Rv. 398336 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - ATTIVITA SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI FARMACEUTICI - IN GENERE - PREZZO DEI MEDICINALI - SCONTO OBBLIGATORIO A CARICO DEI PRODUTTORI ED A FAVORE DEGLI ENTI MUTUALISTICI - ART 4 DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398336-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - ATTIVITA SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI FARMACEUTICI - IN GENERE - PREZZO DEI MEDICINALI - SCONTO OBBLIGATORIO A CARICO DEI PRODUTTORI ED A FAVORE DEGLI ENTI MUTUALISTICI - ART 4 DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art 4 della legge 4 agosto 1955 n 692, nella parte in cui prevede uno sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali a carico dei produttori ed in favore degli enti mutualistici, integra l'imposizione di una prestazione patrimoniale a determinate categorie di imprenditori, obiettivamente individuate, e chiamate a concorrere con l'amministrazione pubblica per fornire gli strumenti necessari in tema di tutela della salute e di assistenza sociale, la quale, ancorche coordinata con la disciplina sul prezzo d'imperio dei medicinali, manifestamente non si pone in contrasto con i principi di cui agli artt 3, 23, 32, 38, 41, 42 e 53 della Costituzione. (V 1667/78, mass nn 391075 e 391073; (V 1595/78, mass n 390995; (V 201/75, Corte cost; (V 144/72, Corte cost; (V 70/60, Corte cost).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Costituzione art. 53, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)