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Sez. L, Sentenza n. 5578 del 07/06/1999 (Rv. 527137 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA | In tema di invalidità pensionabile - Nomina del c.t.u. - Obbligatorietà in primo grado e facoltatività in grado di appello - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527137-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA

Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile la nomina del consulente tecnico d'ufficio è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è, in linea di principio, meramente facoltativa per il giudice d'appello, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico. Peraltro, è pur sempre da considerare giuridicamente corretto che il giudice d'appello, qualora non condivida o nutra dubbi sulla bontà di una prima consulenza, ne disponga il rinnovo. Infatti, il contributo alle cognizioni di ordine tecnico del giudice, derivante da tale rinnovo, è difficilmente sostituibile, stante il grado altamente specialistico raggiunto dalle discipline tecniche e, specificamente, dalla medicina legale. (Nel caso di specie - relativo all'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento - il Ministero dell'Interno aveva sostenuto l'inutilità della consulenza tecnica disposta dal giudice di appello sul principale rilievo che l'interessata era deceduta nel corso del giudizio, sicché si trattava esclusivamente di effettuare un riscontro documentale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)