Sez. 2, Sentenza n. 9813 del 24/06/1986 Ud. (dep. 24/09/1986) Rv. 173804 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEPOSITO SENTENZA - NECESSITÀ - LIMITE ALLA POSSIBILITÀ DEI MOTIVI CONTESTUALI - RAGIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEPOSITO SENTENZA - NECESSITÀ - LIMITE ALLA POSSIBILITÀ DEI MOTIVI CONTESTUALI - RAGIONE.*
Il principio per cui i motivi di ricorso in Cassazione, con i quali si denuncino vizi di motivazione, presuppongono il deposito della sentenza gravata, non contrasta con la disposizione che prevede la presentazione dei motivi contestualmente alla dichiarazione di impugnazione. Invero, dal combinato disposto dal primo e settimo comma art. 201 cod. pen., risulta che tale facoltà è consentita, indipendentemente dal contenuto delle censure, qualora il ricorso venga presentato successivamente al deposito della sentenza e deve ritenersi, invece, limitata, con esclusione dei vizi riguardanti la motivazione, quando, per l'inesistenza della realtà giuridica della motivazione della sentenza, non è possibile riferire a tale parte della pronuncia giudiziale, con motivi anteriori al suo deposito, la pretesa sussistenza di vizi. (Conf mass n 166219, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)