Sez. 1, Sentenza n. 8871 del 18/05/1984 Ud. (dep. 20/10/1984) Rv. 166219 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - PRESENTAZIONE DEI MOTIVI PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - PRESENTAZIONE DEI MOTIVI PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nell'ipotesi in cui, prima del deposito della sentenza sia proposta l'impugnazione e contestualmente venga redatto il relativo motivo, il gravame è ammissibile se le censure investono la statuizione e ne specifichino i vizi, mentre è inammissibile, se investano la motivazione non ancora venuta ad esistenza. In quest'ultimo caso infatti il motivo manca di specificità proprio perché, all'atto della sua stesura non consente di identificare il vizio al quale si riferisce. (Conf mass n 163449, con riferimento al ricorso per Cassazione; (Conf mass n 162548, con riferimento al ricorso per Cassazione; (Conf mass n 161315, con riferimento al ricorso per Cassazione; (Conf mass n 161425).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 531
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)