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Sez. 3, Sentenza n. 51429 del 15/09/2016 Cc. (dep. 02/12/2016) Rv. 269289 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Terzo acquirente in buona fede - Confisca - Condotta colposa - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269289-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche nei confronti dei terzi acquirenti, qualora nei confronti degli stessi siano riscontrabili quantomeno profili di colpa nell'attività precontrattuale e contrattuale svolta, per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici. (Nella specie, la Corte, nell'annullare con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della confisca di un immobile abusivo, ha escluso che la carenza di buona fede potesse essere desunta esclusivamente dal rapporto di parentela degli acquirenti con un soggetto affiliato ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso, direttamente collegato agli assetti imprenditoriali che avevano realizzato la lottizzazione abusiva).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)