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Sez. 3 - , Sentenza n. 372 del 09/10/2019 Ud. (dep. 09/01/2020) Rv. 278274 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Reato estinto per intervenuta prescrizione - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite appartenenti a terzi - Ricorso per cassazione dell'imputato - Interesse concreto ed attuale – Carenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2019-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278274-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di lottizzazione abusiva, in difetto dell'allegazione di uno specifico interesse concreto ed attuale, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato prosciolto per intervenuta prescrizione con il quale è dedotta l'illegittimità della confisca disposta ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite appartenenti a terzi.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)