Sez. 2, Sentenza n. 4229 del 15/11/1976 (Rv. 382915 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGORE DELL'ONERE - ATTENUAZIONE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA APPARTENENZA DEL BENE AD UN COMUNE DANTE CAUSA - ACQUISTO PER EREDITA DAL COMUNE DANTE CAUSA - DEDUZIONE DELL'ATTORE - CONSEGUENZE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGORE DELL'ONERE - ATTENUAZIONE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONVENUTO DELLA APPARTENENZA DEL BENE AD UN COMUNE DANTE CAUSA - ACQUISTO PER EREDITA DAL COMUNE DANTE CAUSA - DEDUZIONE DELL'ATTORE - CONSEGUENZE.*
Nell'Azione di revindica, il rigore dell'Onere di provare la proprieta e temperato dal riconoscimento, da parte del convenuto, che il bene e appartenuto ad un comune dante causa, incentrandosi cosi il tema probatorio nei soli trapassi successivi. L'attore, poi, che affermi di avere acquistato per eredita dal comune dante causa, e esonerato dal detto Onere della prova ove il convenuto non eccepisca la prescrizione del diritto di accettare l'eredita, essendo avvenuta l'accettazione tacitamente, attraverso l'Azione di revindica. (V 123/74, mass n 367688).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)