Sez. 2, Sentenza n. 123 del 15/01/1974 (Rv. 367688 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE - LIMITI.*
Il principio che il rivendicante e tenuto a dare la prova che il bene rivendicato gli e pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti risalenti a chi lo abbia acquistato a titolo originario, ovvero che la serie stessa sia durata almeno per il tempo necessario all''usucapione, trova un logico temperamento nell'ipotesi in cui, attraverso detti trasferimenti, si pervenga ad un autore comune all'attore ed al convenuto. (Conf 1283'71, mass n 351468).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)