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Sez. 1, Sentenza n. 4453 del 08/07/1986 (Rv. 447206 - 01)

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (INVIM) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - MAGGIOR VALORE DI UN IMMOBILE ACCERTATO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - CONFERMA DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - CONTROLLO DELL'ITER LOGICO SEGUITO - VIZIO DI MOTIVAZIONE CENSURABILE IN CASSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447206-01

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (INVIM) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - MAGGIOR VALORE DI UN IMMOBILE ACCERTATO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - CONFERMA DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - CONTROLLO DELL'ITER LOGICO SEGUITO - VIZIO DI MOTIVAZIONE CENSURABILE IN CASSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Incorre in vizio di motivazione, come tale censurabile in Cassazione, la decisione della commissione tributaria centrale che, nel controllare l'iter logico seguito dalla commissione di secondo grado per confermare il maggior valore (nella specie: finale) di un immobile, come accertato dall'amministrazione finanziaria ai fini della applicazione dell'INVIM, ritenga congruo ed appagante il riferimento generico alla ubicazione e grandezza dell'edificio (costituenti meri dati descrittivi di partenza); il richiamo assertivo ai prezzi di mercato, o il rinvio altrettanto generico ed unitario alla classificazione catastale nei riguardi di un immobile avente plurime e separate classificazioni per gruppi di vani, per di più in carenza di alcun esame o valutazione delle deduzioni difensive della parte tra cui le alligazioni tecniche contenute in una perizia di parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)