Sez. 1, Sentenza n. 4099 del 12/05/1990 (Rv. 467119 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE BREVE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - MODALITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE BREVE - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - MODALITÀ.*
Il termine breve per proporre ricorso per Cassazione contro la decisione della commissione tributaria centrale decorre solo dalla notificazione della sentenza, che deve avvenire a cura della parte in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile, atteso che il detto ricorso per Cassazione non è disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, ma è esperibile a norma dell'art. 111, cost.. Pertanto, ai fini della decorrenza del detto termine, non assumono rilievo né la comunicazione del dispositivo curata dalla segreteria della commissione (art. 38, terzo comma, d.P.R. citato), né la consegna di copia della sentenza da parte dell'ufficio tributario, né la notificazione della sentenza a cura della detta segreteria. (Conf 3678/87, mass n 452610; (Conf 4565/86, mass n 447206; (Conf 1837/86, mass n 445142; (Conf 5590/84, mass n 437269; (contra 475/81, mass n 410939; (contra 1209/80, mass n 404707).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)