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Sez. L, Sentenza n. 375 del 23/01/1989 (Rv. 461505 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE IN APPELLO - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DI AGGRAVAMENTO DELL'INFERMITÀ ORIGINARIE - INFLUENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461505-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE IN APPELLO - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DI AGGRAVAMENTO DELL'INFERMITÀ ORIGINARIE - INFLUENZA - LIMITI.*

Nelle cause in materia d'Invalidità pensionabile, il dovere del giudice d'appello di valutare i denunciati aggravamenti delle infermità originarie non si traduce in quello generale di rinnovazione, comunque, della consulenza tecnica espletata in primo grado, atteso che resta pur sempre meramente discrezionale il potere di disporre la rinnovazione medesima, ove dalle deduzioni svolte dalle parti risulti la necessità di acquisizione di nozioni scientifiche utili alla formazione del giudizio. (V 1183/88, mass n 457404; (V 1045/85, mass n 439190).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)