Sez. L, Sentenza n. 888 del 12/02/1982 (Rv. 418739 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNI - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - PROVA DELL'OCCASIONE NELLE SUE MODALITÀ - ONERE DEL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNI - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - PROVA DELL'OCCASIONE NELLE SUE MODALITÀ - ONERE DEL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE.*
Poiché la norma dell'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 non richiede che il lavoro sia la causa dell'infortunio (come nelle malattie professionali ex art. 3 della stessa legge) ma solamente "l'occasione" in cui per una causa violenta si produce l'evento lesivo, tale occasione nelle sue modalità storiche di ricorrenza deve essere provata, ex art. 2697 cod. civ. C.C., da chi richiede la prestazione previdenziale, costituendo un elemento di fatto essenziale della fattispecie legale, allegato dall'assicurato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)