Sez. L, Sentenza n. 2908 del 11/05/1984 (Rv. 434959 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - RENDITA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL RELATIVO DIRITTO - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATO - OGGETTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - RENDITA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL RELATIVO DIRITTO - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATO - OGGETTO.*
Ai fini del riconoscimento del diritto ad una rendita da malattia professionale, in base al principio generale dell'art. 2697 cod. civ., il lavoratore è tenuto a dimostrare l'affezione da infermità rientrante tra le specifiche tecnopatie previste dalle tabelle delle malattie professionali nonché l'avvenuta esposizione al rischio, restando presunto - in caso positivo - il nesso causale tra lavorazione e quell'infermità. (V 7476/83, mass n 432093; (V 888/82, mass n 418739).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)