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Sez. 1, Sentenza n. 5984 del 18/03/2005 (Rv. 580540 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Atti costitutivi di prelazione - Contestualità tra debito e garanzia - Condizioni - Eventuali discrasie temporali dovute a tempi tecnici - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580540-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In caso di revocatoria fallimentare di atti costitutivi di prelazione ai sensi dell'art. 67, comma primo, n. 3 legge fall., per valutare la contestualità o meno fra il debito e la costituzione della garanzia non può essere attribuita rilevanza ad eventuali discrasie temporali dovute ai tempi tecnici necessari per la realizzazione della garanzia stessa, ma è necessario fare riferimento al momento in cui entrambe le operazioni sono state volute, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità della richiamata disposizione se le operazioni siano state unitariamente convenute e realizzate in un contesto al di fuori di ogni sospetto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)