Sez. 1, Sentenza n. 3450 del 11/02/2025 (Rv. 673953-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rilascio di garanzia successivo all'inadempimento dell'obbligazione originaria - Qualificazione del debito come scaduto - Rateizzazione o dilazione di pagamento - Irrilevanza - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, se la garanzia è stata rilasciata successivamente al verificarsi dell'inadempimento conseguente al decorso del termine originario di pagamento, il debito deve essere considerato scaduto agli effetti di cui all'art. 67, comma 1, n. 4, l.fall., non rilevando la contestuale pattuizione di un piano di rateizzazione o di una dilazione di pagamento, ove il nuovo termine sia stato concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia, sicché le due operazioni risultano legate da un nesso teleologico unitario.
Legge Falliment. art. 67 com. 1 lett. 3, Legge Falliment. art. 67 com. 1 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)