Sez. 6, Sentenza n. 17629 del 12/02/2003 Ud. (dep. 04/04/2003) Rv. 226809 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Perizia - Riconducibilità alla nozione di prova decisiva la cui mancata assunzione assume rilevanza ai fini del ricorso per cassazione - Esclusione - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA
L'accertamento peritale, mezzo di prova neutro e, come tale, non classificabile né quale prova a carico né quale prova a discarico (art. 495, comma 2, cod. proc. pen.)dell'accusato, non può essere ricondotto alla nozione di "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 lett d) cod.proc.pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)