Sez. 6, Sentenza n. 37033 del 18/06/2003 Ud. (dep. 26/09/2003) Rv. 228406 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Perizia - Prova decisiva la cui mancata assunzione legittima il ricorso per cassazione - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA
La perizia è mezzo di prova neutro, non classificabile - ai sensi dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. - né come prova a carico dell'imputato né come prova a discarico, di talché va escluso che possa essere qualificata come "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisca, secondo il disposto dell'art. 606, comma primo, lett. d) del codice di rito, motivo ammissibile del ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)