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Sez. L, Sentenza n. 143 del 08/01/2001 (Rv. 542975 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Cancellazione - Discrezionalità del relativo potere del giudice - Conseguenze - Mancato esercizio - Incensurabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542975-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

Il carattere discrezionale del potere di cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive, di cui all'art. 89 cod. proc. civ., impedisce che il suo mancato esercizio da parte del giudice di merito possa essere censurato in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)