Sez. L, Sentenza n. 143 del 08/01/2001 (Rv. 542975 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Cancellazione - Discrezionalità del relativo potere del giudice - Conseguenze - Mancato esercizio - Incensurabilità in cassazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
Il carattere discrezionale del potere di cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive, di cui all'art. 89 cod. proc. civ., impedisce che il suo mancato esercizio da parte del giudice di merito possa essere censurato in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)