Sez. 3, Sentenza n. 6219 del 21/11/1981 (Rv. 417005 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PREVISIONE, NEL CONTRATTO PRELIMINARE, DI CONDIZIONI DI PAGAMENTO PIÙ ONEROSE RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE A FAVORE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - OBBLIGO DI OSSERVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (PATTUIZIONE DI PAGAMENTO IMMEDIATO DI PARTE DEL PREZZO ANCHE A TITOLO DI CAPARRA CONFIRMATORIA, E DI PAGAMENTO DEL SALDO ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO).*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PREVISIONE, NEL CONTRATTO PRELIMINARE, DI CONDIZIONI DI PAGAMENTO PIÙ ONEROSE RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE A FAVORE DELL'AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - OBBLIGO DI OSSERVANZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (PATTUIZIONE DI PAGAMENTO IMMEDIATO DI PARTE DEL PREZZO ANCHE A TITOLO DI CAPARRA CONFIRMATORIA, E DI PAGAMENTO DEL SALDO ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO).*
Il coltivatore diretto, il quale eserciti il diritto di prelazione agraria previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, mentre ha la facoltà di fruire delle clausole più vantaggiose pattuite, con il contratto preliminare cui egli subentri, tra il proprietario del fondo ed il terzo, non è tenuto ad osservare le clausole che stabiliscano condizioni di pagamento maggiormente onerose rispetto a quelle previste nei suoi confronti dalla legge; pertanto, qualora nel preliminare sia stato pattuito il pagamento immediato di parte del prezzo, anche a titolo di caparra confirmatoria, ed il pagamento del saldo alla stipulazione del contratto definitivo, egli è tenuto a corrispondere entro il termine ex lege di tre mesi la somma per cui è previsto il versamento immediato, ancorché a titolo di caparra confirmatoria, non escludendo la specifica funzione di garanzia che essa costituisca altresì un principio di esecuzione del contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)