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Sez. 3, Sentenza n. 6907 del 24/11/1986 (Rv. 449017 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO - CONTRATTO PRELIMINARE CONCLUSO TRA IL PROPRIETARIO ED IL TERZO - PAGAMENTO DEL PREZZO - CLAUSOLE PIÙ ONEROSE RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449017-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO - CONTRATTO PRELIMINARE CONCLUSO TRA IL PROPRIETARIO ED IL TERZO - PAGAMENTO DEL PREZZO - CLAUSOLE PIÙ ONEROSE RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE - INAPPLICABILITÀ.*

Il coltivatore diretto che eserciti il diritto di prelazione agraria, mentre ha la facoltà di fruire delle clausole più vantaggiose pattuite con il contratto preliminare al quale egli subentra, già stipulato tra il proprietario del fondo ed il terzo, non è tenuto ad osservare le clausole che stabiliscono condizioni di pagamento maggiormente onerose rispetto a quelle previste dalla legge. (Conf 3325/83, mass n 428220; (Conf 6219/81, mass n 417005; (Conf 1185/80, mass n 404680).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)