Sez. 3, Sentenza n. 24460 del 24/11/2007 (Rv. 600314 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Preliminare di vendita tra proprietario e terzo - Pattuizione del pagamento immediato di un acconto anche a titolo di caparra confirmatoria e del pagamento del saldo alla stipula del contratto definitivo - Esercizio della prelazione - Versamento del prezzo - Modalità - Pagamento entro il termine legale perentorio, a pena di decadenza, della somma di cui al pattuito versamento immediato - Termine più favorevole stabilito per la stipula del contratto definitivo - Inapplicabilità per l'obbligazione di pagamento del prezzo.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di prelazione agraria, qualora nel preliminare di compravendita tra il proprietario e il terzo sia stato pattuito il pagamento immediato di una parte del prezzo a titolo di acconto e caparra confirmatoria ed il pagamento del saldo alla stipula del contratto definitivo, il coltivatore che esercita il diritto di prelazione é tenuto, a pena di decadenza dal diritto di prelazione, a corrispondere entro il termine legale di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dalla notifica del preliminare, la somma della quale é previsto il pagamento immediato, ancorché a titolo di caparra confirmatoria, non escludendo la specifica funzione di garanzia che essa costituisca anche un principio di esecuzione del contratto; va, peraltro, esclusa la possibilità, di valersi, per il pagamento, in luogo dei termini perentori fissati dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, del termine più favorevole (ovvero più lungo) stabilito per la stipulazione del contratto definitivo.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)