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Sez. L - , Sentenza n. 21540 del 20/08/2019 (Rv. 655009 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI | Lavoratore autonomo - Obbligo contributivo - Redditi d'impresa - Nozione - Redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali - Computo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655009-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI

Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 3 bis CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)