Sez. 3, Sentenza n. 2393 del 12/06/1997 Cc. (dep. 04/08/1997) Rv. 208451 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | "Condono tributario" - Mancato versamento di ritenute d'acconto - Amnistia - Applicabilità - Limiti: rispetto del titolo sesto della legge n. 413 del 1991.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
La disciplina prevista dal titolo sesto della legge 30 dicembre 1991, n. 413 per il c.d. "condono fiscale" costituisce il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'amnistia, subordinata al rispetto degli adempimenti stabiliti per poterne fruire. Tra essi rientrano la presentazione della dichiarazione integrativa ed il pagamento effettivo delle somme dovute e determinate in base alle statuizioni della legge stessa. La disposizione dell'art. 1 comma 3 D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, nel prevedere che l'importo delle ritenute non versate deve risultare compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa, non esime dal seguire le norme di cui alla legge n. 413 citata. Ne consegue che occorre o versare gli importi minimi stabiliti dall'art. 38 in relazione a tutti i periodi d'imposta ed a tutte le imposte pendenti ovvero presentare una dichiarazione integrativa, con la quale si definiscono in blocco ed automaticamente tutti i periodi d'imposta accertabili, quando non è stato notificato alcun accertamento. (Nella specie la corte, non essendo sussistenti tali presupposti, ha ritenuto inapplicabile l'amnistia.)
Riferimenti normativi: DPR 20/01/1992 num. 23 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)