Sez. 3, Sentenza n. 11936 del 27/10/1995 Ud. (dep. 06/12/1995) Rv. 204198 - 01
Finanze e tributi - Amnistia | d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 - Reato di omesso versamento di ritenute - Estinzione - Condizioni - Fattispecie: annullamento di sentenza di proscioglimento.
Finanze e tributi - Amnistia
L'estinzione del reato di cui all'art. 2, comma secondo, legge 7 agosto 1982, n. 516, commesso dal sostituto d'imposta, si verifica, secondo la previsione dell'art. 1, comma terzo, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 (concernente la concessione di amnistia per reati tributari), a condizione che le ritenute "siano state versate" ovvero che "l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa". (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio per violazione di legge, la S.C. ha ritenuto erroneo il proscioglimento dell'imputato in applicazione di una causa estintiva estranea al caso in esame - quella prevista dall'art. 8 legge n. 154 del 1991, che riguardi la definizione delle violazioni relative a irregolarità e inosservanze di ordine formale - e, d'altra parte, senza che sussistessero le condizioni sopra specificate per l'applicazione della causa estintiva al reato di omesso versamento delle ritenute).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., DPR 20/01/1992 num. 23 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)