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Sez. 1, Sentenza n. 2321 del 16/08/1963 (Rv. 263567 - 01)

ASSICURAZIONI (CONTRATTO DI) - PRESCRIZIONE - COMUNICAZIONE CHE IL RISCHIO DENUNZIATO E COMPRESO TRA QUELLI INDENNIZZABILI - CONTESTAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE IN DANNO DELLO ASSICURATO.*
Stato
decisa il 1963-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263567-01

ASSICURAZIONI (CONTRATTO DI) - PRESCRIZIONE - COMUNICAZIONE CHE IL RISCHIO DENUNZIATO E COMPRESO TRA QUELLI INDENNIZZABILI - CONTESTAZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE IN DANNO DELLO ASSICURATO.*

Qualora la societa assicuratrice comunichi all'assicurato che il sinistro da lui denunziato non e compreso nei rischi indennizzabili, la prescrizione del diritto all'indennita di Assicurazione comincia a decorrere da tale giorno, perche da esso il diritto alla indennita puo e deve essere fatto valere per rimuovere la contestazione alla pretesa risarcitoria in un vero e proprio rifiuto di corrispondere l'indennita richiesta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)