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Sez. 3, Sentenza n. 2196 del 20/07/1974 (Rv. 370570 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - DIRITTO DELL'ASSICURATO - CONTESTAZIONE IN RADICE DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELL'OBBLIGO DI PRESTARE LE GARANZIE - EFFETTI - TERMINE ANNUALE DI PRESCRIZIONE - DECORSO.*
Stato
decisa il 1974-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370570-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - DIRITTO DELL'ASSICURATO - CONTESTAZIONE IN RADICE DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELL'OBBLIGO DI PRESTARE LE GARANZIE - EFFETTI - TERMINE ANNUALE DI PRESCRIZIONE - DECORSO.*

Nell'Assicurazione della responsabilita civile, se l'assicuratore ha reagito alla denuncia del sinistro disattendendola col negare in radice l'Obbligo di prestare la garanzia e mostrando cosi il suo totale disinteresse rispetto al sinistro medesimo, l'inequivoca volonta di non adempiere, in tal modo manifestata, comporta, da un lato, la esenzione dell'assicurato da ogni Onere di comunicazione della richiesta del terzo danneggiato e, dall'altro, costituendo in mora l'assicuratore rispetto alla situazione d'Obbligo insorta con l'avveramento del sinistro (art 1219, secondo comma, cod civ), pone l'assicurato medesimo nella condizione di dover esperire un'Azione di condanna diretta ad ottenere l'effettiva prestazione, cui si oppone l'ostacolo giuridico della Mancanza di certezza, liquidita ed esigibilita del credito. Pertanto, in tal caso, la prescrizione non decorre se non dal momento in cui puo essere giudizialmente richiesto l'adempimento dell'effettiva prestazione dell'assicuratore (art 2935 cod civ). (V 2321'63, mass n 263567).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)